Quali sono gli obblighi spettanti al produttore di RAEE professionali?
La normativa è molto chiara:
1. Nessun obbligo di iscrizione ad un consorzio - Art 12 comma 4 Dlgs 151/2005
2. Obbligo di finanziare le operazioni di raccolta, trasporto e trattamento nel solo caso di fornitura
di una nuova RAEE in sostituzione di un RAEE EQUIVALENTE -Art 12 comma 2 Dlgs 151/2005
3. Iscrizione telematica al REGISTRO NAZIONALE DEI SOGGETTI OBBLIGATI AL TRATTAMENTO DEI RAEE - Art 14 Dlgs 151/2005 e art 3 DM 185/2007
4. Entro 30 gg dall'iscrizione: inserimento nei propri documenti commerciali del numero di iscrizione al Registro rilasciato dalla CCIAA. - Art 3 comma 9 DM 185/2007
In che modo vengono finanziate le operazioni di raccolta, trasporto e trattamento?
Per le apparecchiature professionali si sostengono costi nel caso in cui il cliente ne chiede il ritiro.
Questo significa che gli ecocontributi domestici non si applica all'apparecchiatura professionale.
Il produttore ha la possibilità di scegliere di avvalersi dei servizi di un operatore specializzato in rifiuti o di un sistema collettivo;
deve inoltre sostenere i costi derivanti dal ritiro delle apparecchiature obsolete secondo la richiesta del cliente.